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Il Patentino
Si possono guidare le MICROCAR a partire dai 14 anni con il solo certificato di abilitazione alla guida. Per i minorenni è necessario ed obbligatorio partecipare ad un corso di 10 ore: il corso è gratuito presso gli Istituti scolastici statali e paritari, mentre presso le autoscuole è a pagamento. Alla fine del corso devono sostenere l' esame teorico composto da 10 domande e presentare il certificato medico che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici (vista, udito, riflessi).
Per i maggiorenni E' tassativo che non siano in possesso di altra patente di guida, anche se scaduta o revocata. Chi desidera conseguire il patentino deve rendere la patente alla MTCM e frequentare il corso ( di 12 ore) presso un autoscuola con relativo certificato medico. Alla fine del corso non è previsto alcun esame teorico è sufficiente l'attestato di frequenza, oltre ovviamente al certificato medico.
Esame per Minorenni
- Obbligatorio dal 1 luglio 2004
- Esame teorico a quiz
- Ottenibile c/o scuole guida o istituti scolastici
Esame per Maggiorenni
- Obbligatorio dal 1 ottobre 2005
- Certificato medico
- Attestato di frequenza corso teorico
Certificato medico per maggiorenni
- Attesta l'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore/quadriciclo
- Rilasciato dal medico di medicina generale
Attestato di frequenza
- Attesta la frequenza ad un corso di educazione stradale
- Rilasciato dalla scuola guida
Regole di validità del patentino
Il certificato di abilitazione alla guida del ciclomotore, a seguito della legge 17 agosto 2005 e relativa circolare del ministero dei trasporti alle motorizzazioni, è stato assimilato, per quanto riguarda i criteri di validità e termini di rinnovo, alla patente A1. Pertanto, se non vi sono indicazioni specifiche della commissione medica della ASL, il patentino si rinnova con questa frequenza:
- persone di anni < a 50 rinnovo ogni 10 anni
- persone di anni > 50 > 70 rinnovo ogni 5 anni
- persone di anni > 70 rinnovo ogni 3 anni
Il rinnovo è ovviamente subordinato al superamento di una visita medica.
Visita Medica
ART. 119 - Prevede che il certificato medico che attesta le condizioni psicofisiche idonee alla guida del ciclomotore, possa essere rilasciato anche dal medico di base. In alternativa ci si può rivolgere ai medici delle scuola guida, alla commissione medica, ai medici delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare o corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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