Guida al conseguimento del Patentino

DECRETO MINISTERIALE 1 MARZO 2011
DECRETO MINISTERIALE 23 MARZO 2011
CIRCOLARE MINISTERIALE 28 MARZO 2011
 

OBBLIGO DI PROVA PRATICA
Ai sensi della Legge 120 del 29 luglio 2010, art. 17, i candidati al conseguimento del certificato di
idoneità alla guida di ciclomotori e quadricicli (CIG) sono tenuti a superare, in aggiunta all’esame
teorico, un esame pratico, previa idonea attività di formazione.


DECORRENZA
I candidati che presentino la domanda per il rilascio del CIG a decorrere dal 1° aprile 2011 sono
tenuti al superamento di una prova pratica di guida.


PROVA TEORICA
Come in passato, i corsi di preparazione all’esame teorico si possono svolgere presso le scuole
ovvero presso le autoscuole. Al tradizionale corso di 12 ore è aggiunta 1 ora dedicata al
funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Le modalità di svolgimento dell’esame teorico
restano invariate.
 

FOGLIO ROSA
Al candidato che ha superato l’esame teorico viene rilasciata un’autorizzazione per esercitarsi alla
guida (tipo foglio rosa)
Il candidato non può sostenere l’esame pratico prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio
del “foglio rosa”.
Il “foglio rosa” ha validità di 6 mesi, nell’arco dei quali il candidato può sostenere al massimo 2
esami a distanza di almeno un mese l’uno dall’altro.
 

ESERCITAZIONI DI GUIDA
Il candidato ha l’obbligo di esercitarsi alla guida per prepararsi all’esame, certificando lo
svolgimento della formazione attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (firmata dal
tutore nel caso di candidato minorenne): si tratta in pratica di un’auto-certificazione.
Se l’esercitazione viene svolta a bordo di quadriciclo il candidato deve avere di fianco a sé una
persona di età non superiore a 65 anni e titolare da almeno 10 anni di patente di categoria B o
superiore. Il veicolo deve essere omologato per il trasporto del passeggero.
I quadricicli utilizzati per le esercitazioni e la prova pratica devono essere muniti dei contrassegni
anteriori e posteriori recanti la lettera “P”.
Durante le esercitazioni e l’esame il candidato deve avere con sé il “foglio rosa” e un documento di
riconoscimento, la persona che lo accompagna deve avere con sè la patente di guida.


PROVA PRATICA
Quando il candidato presenta domanda per il conseguimento del CIG, deve indicare se intende
sostenere l’esame pratico su ciclomotore a 2 ruote, a 3 ruote oppure su quadriciclo.
La prova pratica su quadriciclo si svolge in due fasi:
1. La prima fase si svolge in area chiusa appositamente attrezzata, secondo il modello
predisposto congiuntamente da ANCMA ed EQUAL, appositamente testato e trasmesso a
suo tempo al Ministero dei Trasporti, consistente nello svolgimento delle seguenti manovre:
curva, parcheggio e retromarcia, frenata. (DM 23-03-2011, pagg. 11-12-13, ALL.)
2. La seconda fase, alla quale si accede solo se si è superata la prima, consiste nella guida nel
traffico reale. Il candidato deve avere di fianco a sé l’accompagnatore (istruttore di
autoscuola o “tutor” privato)
Il candidato che supera l’esame pratico consegue il CIG, che lo abilita a condurre sia ciclomotori a
2 o 3 ruote che quadricicli, indipendentemente dal tipo di veicolo sul quale ha sostenuto l’esame.


DEROGHE
Come da nostra richiesta, il Ministero dei Trasporti ha accolto l’interpretazione restrittiva della
norma che ha introdotto l’obbligo della prova pratica, prevedendo che ne siano esclusi i candidati
che hanno compiuto la maggiore età entro il 30 settembre 2005 (in pratica, per i candidati che hanno
più di 23 anni nulla cambia rispetto alle attuali disposizioni: obbligo di frequenza di un corso di
formazione teorica in autoscuola, senza quindi esame teorico nè pratico).

 

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